Statuto UNIEcig

Art. 1 – Costituzione

  1. E’ costituita L’Associazione Unione Esercenti Italiani E-Cig (UNIEcig)
  2. Essa è l’Associazione di categoria, che opera in rappresentanza dei dettaglianti specializzati prevalentemente nella vendita di liquidi da inalazione e di strumenti che ne consentono il consumo, i quali non svolgano la propria attività esclusivamente on-line.
  3. L’Associazione adotta il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Statuto.
  4. L’associazione ha sede in Roma, Via Cesare Beccaria, 23. La modifica della sede, nonché l’istituzione di sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero è consentita per il tramite di semplice delibera del consiglio Direttivo.
  5. UNIEcig è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.
  6. La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi

  1. La UNIEcig:
    • tutela gli interessi degli associati e le esigenze della categoria, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, e promuove il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
    • indirizza e coordina le iniziative istituzionali delle aziende aderenti;
    • assicura la rappresentanza delle aziende associate negli organismi pubblici e privati;
    • diffonde dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on-line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche;
    • produce materiale informativo, divulgativo e di ricerca;
    • promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati.
  2. L’Associazione può svolgere tutte le attività necessarie al conseguimento delle finalità statutarie e, a mero titolo esemplificativo può:
    • organizzare seminari di studio, ricerche, convegni con enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, nonché su tematiche legate alla tutela della salute e al fumo elettronico in generale;
    • promuovere accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese;
    • promuovere lo sviluppo e la tutela degli operatori italiani e/o stranieri del settore del fumo elettronico – promuovere iniziative editoriali, tradizionali ed on-line;
    • costituire strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, nei limiti del raggiungimento degli obiettivi statutari;
    • assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni,
      fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
    • svolgere attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
    • produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, dvd, supporti fonografici, visivi e digitali;
    • esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
    • promuovere l’istituzione di sedi di rappresentanza;
    • sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia ed all’Estero opera non in settori affini;
    • predisporre, gestire e locare siti informatici;- svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    • da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
    • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
    • da eventuali fondi di riserva.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    • dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
    • dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
    • da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
    • da versamenti volontari degli associati;
    • dai contributi degli aderenti alle iniziative dell’Associazione;
    • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di eventi ed iniziative in genere organizzati dall’Associazione;
    • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti in genere;
    • dai proventi derivanti da convenzioni con enti e amministrazioni per lo svolgimento di iniziative e di servizi;
    • da finanziamenti privati e pubblici, anche comunitari, per la realizzazione di iniziative culturali e di formazione;
    • dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall’Associazione, ivi comprese quelle editoriali e formative;
    • da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
    • da entrate derivanti da attività commerciali e produttive complementari;
    • da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
  3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e sono indivisibili per tutta la durata dell’Associazione.
  4. E’ vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva durante la vita dell’Associazione.

Art. 4 – Soci

  1. I membri dell’associazione sono distinti in:
    • a) Ordinari
    • b) Sostenitori
    • c) Onorari
  2. Sono Soci Ordinari i dettaglianti specializzati prevalentemente nella vendita di liquidi da inalazione e di strumenti che ne consentono il consumo ammessi all’associazione previo insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi, in qualità di soci ordinari, solo dettaglianti con negozio fisico rispondente alle norme regolatrici il negozio di vicinato quindi con i requisiti giuridici che a questo corrispondono. Non possono essere accettati come soci Ordinari dettaglianti che svolgono attività di vendita on line in modo prevalente o che comunque svolgano la loro attività on line come grossisti o comunque vendano prodotti atti al fumo elettronico
    o vaporizzazione elettronica ad altri dettaglianti o a qualunque altra categoria commerciale o associativa questi appartengano.
    Non possono essere accettati come soci ordinari i Franchisor o negozi o dettaglianti in genere a loro associati. Negozi associati a Franchisor potranno essere associati solo se trascorsi almeno dodici mesi dal recesso contrattuale dal Franchising di precedente appartenenza ferma la loro assoluta indipendenza commerciale al momento dell’iscrizione e per tutta la durata della vita associativa. I soci Ordinari potranno svolgere attività on line solo se rivolta a consumatori finali fermo quanto stabilito nel codice etico della presente associazione. Possono
    essere soci Ordinari di UNIEcig, se in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto, anche gli iscritti ad altre Associazioni di categoria aventi come scopo sociale la tutela del settore fumo elettronico e vaporizzatori elettronici, questi avranno tutti i diritti ed i doveri comuni agli altri soci Ordinari ma non potranno ricoprire cariche di nessuna natura siano esse nel Consiglio Direttivo che tra i Probiviri. Comunque, a miglior precisazione di quanto sopra e ferme tutte le altre condizioni sopra specificate, è esclusa la possibilità di associazione a negozianti la cui attività sia del tutto o anche solo in parte regolamentata dalla Legge 129/2004.
  3. Sono Soci Sostenitori gli enti o altre persone giuridiche rappresentative di attività che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’ambito organizzativo e di rappresentanza dell’Associazione e che abbiano versato una quota associativa così come definita dal Consiglio Direttivo ovvero che abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea, la loro partecipazione all’attività dell’Associazione è disciplinata dai regolamenti associativi ed esercitano i diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  4. Sono Soci Onorari coloro i quali vengono designati a titolo onorifico membri dell’associazione dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, su proposta del Presidente. Non hanno diritto di voto in Assemblea, la loro partecipazione all’attività dell’Associazione è disciplinata dai regolamenti associativi ed esercitano i diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  5. Il numero di Soci Sostenitori e Onorari non può in ogni caso essere tale da snaturare la qualificazione rappresentativa di UNIEcig, nel rispetto del principi confederali in materia.
  6. L’ammissione dei Soci, tutti, fatti salvi i soci Onorari, avviene su domanda degli interessati.
  7. La Domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante del richiedente, è indirizzata al Presidente di UNIEcig.
    La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico.
    Le persone fisiche e/o giuridiche che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il
    profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico.
    Nella domanda dovranno essere contenute indicazioni in merito all’attività svolta dal richiedente ed
    alla sua connessione con il fumo elettronico.
    Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. L’adesione impegna il Socio per un anno,
    che decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione.
  8. Lo status di Socio si acquista alla data della delibera di ammissione, previo versamento della quota associativa per l’anno sociale in corso.
    L’eventuale mutamento della ragione sociale del socio, non fa venir meno la qualifica.
  9. La qualifica di membro dell’Associazione può essere perduta per:
    • dimissioni presentate per iscritto all’assemblea degli Associati;
    • cessazione dell’attività;
    • fallimento;
    • decesso;
    • delibera del Consiglio Direttivo.
  10. Tale delibera di esclusione potrà essere presa in caso di:
    • mancato pagamento della quota sociale;
    • inosservanza delle disposizioni del seguente statuto;
    • non aver operato nell’interesse dell’Associazione;
    • aver arrecato danni morali o materiali all’Associazione o ai suoi beni.
  11. È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
  12. Il Socio che per qualunque motivo perda la propria qualifica cessa automaticamente da qualsivoglia incarico di rappresentanza esterna che gli sia stato eventualmente conferito.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. I Soci effettivi hanno il diritto di:
    • partecipare all’Assemblea se in regola con il contributo e votare direttamente o per delega;
    • essere eletti negli organi sociali;
    • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
    • partecipare alle attività promosse dall’Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
    • usufruire di tutti i servizi dell’Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
    • dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  2. I Soci hanno il dovere di:
    • osservare le norme del presente Statuto, il Codice Etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • versare i contributi stabiliti dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
    • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
    • esercitare la propria attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale, salvaguardando l’immagine della categoria.

Art. 6 – Organi e durata

  1. Sono organi della UNIEcig:
    • l’Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Collegio dei Probiviri
  2. Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di 3 anni.

Art. 7 – Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Associazione.
  2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente più anziano.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
  4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di 3 quarti dei soci: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  5. L’avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici ai soci almeno giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno dell’assemblea; è anche reso pubblico nella sede sociale.
  6. L’Assemblea in sede ordinaria:
    • approva il programma annuale;
    • approva, entro il primo trimestre dell’anno di riferimento, il bilancio preventivo, nonché la relazione delle attività ed il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
    • approva il regolamento dell’Associazione;
    • elegge il Direttivo;
    • elegge i Probiviri;
    • elegge al suo interno il Segretario;
    • approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo;
    • ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; approva le quote di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione all’Associazione, nonché, i contributi annuali dei soci approvate dal Consiglio Direttivo.
    • esamina tutte le ulteriori questioni all’ordine del giorno sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
    • controlla l’attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;
    • può revocare il Presidente e singoli membri del direttivo, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci effettivi.
  7. L’Assemblea in sede straordinaria:
    • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e liquidazione dell’Associazione;
    • stabilisce eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
  8. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti. Il verbale sarà trascritto nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.
  9. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno 3/4 dei componenti.
  10. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultima ipotesi, il Presidente dell’Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.
  11. Le riunioni dell’Assemblea potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze. Il regolamento dell’Associazione ne disciplina le modalità di svolgimento e di votazione.
  12. In sede assembleare ciascun socio non può detenere più di due deleghe.

Art. 8 – Assemblea in sede elettiva

  1. Alla scadenza di ogni triennio, l’Assemblea è costituita, nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. L’Assemblea in sede elettiva:
    • elegge il consiglio direttivo;
    • esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
    • delibera lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.
    • Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.
  2. I singoli membri dell’Assemblea, aventi diritto al voto, al fine di eleggere il Consiglio Direttivo esprimono tante preferenze quanti i posti eleggibili. Nello specifico, con meno di 200 associati si potranno esprimere fino a 5 preferenze nominali; con più di 200 associati si potranno esprimere fino a 7 preferenze nominali.
  3. Gli eletti sono individuati sulla base del numero di preferenze ottenute dai singoli candidati, in ordine decrescente fino a completare i posti disponibili.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Associazione. È composto da 5 membri, tra i quali vi è il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; qualora l’Associazione superi i 200 associati il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
  2. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali.
  3. Il Consiglio Direttivo:
    • approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente;
    • attua le delibere dell’Assemblea Nazionale;
    • approva le richieste di adesione all’Associazione;
    • nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, alla prima convocazione disponibile in caso di vacanza dei suddetti ruoli.
    • stabilisce le quote di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione all’Associazione, nonché, i contributi annuali dei soci, entrambi poi presentate all’Assemblea.

Art. 10 – Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante della UNIEcig e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.
  2. Ha la responsabilità politica della Associazione.
  3. Sottoscrive, in nome e per conto della Associazione, ogni atto di natura negoziale.
  4. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, e il Consiglio Direttivo.
  5. Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro del Consiglio Direttivo.
  6. Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Art. 11 – Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Associazione.
  2. Il Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’assemblea anche tra non soci; i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione, i soci, gli organi dell’associazione in dipendenza e in relazione all’esecuzione e interpretazione del presente Statuto saranno deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Delegazioni Periferiche

  1. Gli iscritti all’Associazione possono costituire delegazioni su base territoriale in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Le delegazioni non possono impegnare giuridicamente UNIEcig né rappresentarla nei confronti di terzi.
  2. La costituzione di una nuova delegazione periferica può essere promossa da un numero minimo di 5 associati, secondo le norme statutarie e i valori dell’associazione.
  3. Il Consiglio Direttivo può rifiutare o revocare l’affiliazione della delegazione periferica.
  4. Il funzionamento delle Delegazioni Periferiche è regolato dall’apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Rappresentanza, fondo comune e responsabilità per le obbligazioni

  1. Il fondo della UNIEcig è costituito unicamente dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Art. 15 – Principi e Regole

  1. I titolari delle cariche, si impegnano al rispetto del Codice etico.

Art. 16 – Incompatibilità

  1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Associazione sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici. L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione del Consiglio Direttivo, dalle cariche ricoperte.

Art. 17 – Tutela del nome

  1. Nel caso in cui il nome ed il logo della UNIEcig vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la UNIEcig deve intraprendere le necessarie azioni di tutela.

Art. 18 – Entrata in vigore

  1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

Art. 19 – Rinvio

  1. I regolamenti di funzionamento disciplinano tutte le materie ad essi rimandate dal presente Statuto; in particolare, essi stabiliscono le norme relative:
    • ai procedimenti elettorali e di designazione degli organi previsti;
    • alle norme di funzionamento dei singoli organi, comprese le maggioranze necessarie alle deliberazioni;
    • alle procedure per la costituzione di sedi secondarie e rappresentanze permanenti all’estero;
  2. I regolamenti sono approvati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo
  3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge relative alle associazioni.

Art.20-Foro Competente

  1. Per ogni controversia nascente dal presente Statuto è competente il Foro di Roma